Pensione Integrativa
Perché fare una pensione integrativa?
Aderire alla previdenza complementare significa accantonare regolarmente una parte dei risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione che si aggiunga a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria e quindi costruire un miglior tenore di vita futuro. Crearsi quindi un fondo pensione personale.
Negli ultimi anni il sistema pensionistico italiano è stato profondamente modificato infatti:
- sono state innalzate l’età richiesta per andare in pensione e l’anzianità contributiva minima;
- l’importo della pensione viene collegato all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa (e non più alle ultime retribuzioni percepite), alla crescita del PIL e alla durata media del periodo di pagamento della pensione;
- la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione e non più in base all’aumento delle retribuzioni;
- Il tasso di sostituzione (è il rapporto fra la prima rata che viene riscossa al momento della pensione e l’ultimo stipendio percepito. della previdenza obbligatoria) si è progressivamente ridotto;
Tali modifiche fanno sì che le nuove pensioni saranno via via più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita. Ecco perché aderire ad una pensione integrativa
Chi ha diritto alla pensione integrativa?
Aderire alla pensione integrativa è una scelta libera e volontaria (io aggiungo “vivamente consigliata”!).
Possono aderire:
- Lavoratori dipendenti – può aderire anche versando il proprio TFR ad una forma di previdenza complementare
- Lavoratori autonomi o liberi professionisti;
- Lavoratori a progetto, occasionali ecc.
- Soggetti fiscalmente a carico (anche minori)
- Anche chi non svolge attività lavorativa (i tuoi figli) – anche i genitori possono poi avere un ruolo previdenziale di sostegno a beneficio dei figli, se non lavoratori.
Come aderire alla pensione integrativa?
Le tipologie di contributi previste sono:
- il contributo del lavoratore;
- il contributo del datore di lavoro;
- il conferimento del TFR (Trattamento di fine rapporto).
Come funziona la pensione integrativa?
Il funzionamento si esplica in due momenti diversi: in una prima fase, quella detta ‘di raccolta‘, il fondo pensione riceve le contribuzioni previdenziali che gli sono versate dal lavoratore aderente e dal datore di lavoro nonché le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto. Quanto viene così accumulato dal lavoratore serve come montante per la successiva fase, denominata comunemente ‘di rendita‘, nella quale al lavoratore è corrisposta, per l’appunto, una rendita pensionistica periodica, proporzionale alla contribuzione effettuata.
Quando si può riscattare la pensione integrativa?
La previdenza complementare rappresenta un’opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali interessanti: Si ha la possibilità, per l’aderente, di conseguire un riscatto della posizione individuale maturata, nei seguenti casi:

Quali sono i vantaggi fiscali di una pensione integrativa?
La previdenza complementare rappresenta un’opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali interessanti:
- al momento della contribuzione, grazie alla deducibilità dal reddito complessivo (ovvero riduzione dell’imponibile su cui si paga l’imposta) dei contributi versati fino al limite annuo di € 5.164,57;
L’importo considerato:
– comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro, i versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico (per l’importo da essi non dedotto) ed i versamenti per le garanzie complementari morte e invalidità permanente;
– esclude la quota del TFR - sui rendimenti, tassati annualmente al 20%* rispetto al 26% applicato alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario;
- al momento del pagamento della pensione complementare, grazie ad un’aliquota ridotta pari a:
– per i primi 15 anni: aliquota del 15%;
– dal 16°anno: aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione, fino ad un massimo del 6%;
– dal 35°anno: aliquota del 9%.Non è tassata tutta la rendita erogata, ma soltanto la parte corrispondente ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione.
* L.190/2014 (Legge di stabilità 2015): i proventi riferibili ai titoli dello stato italiano e di quelli a questo equiparati, nonché degli stati esteri e dei loro enti territoriali inclusi nella «white list», mantengono l’aliquota al 12,5%.